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Consideraz​​ioni sul cosiddetto referendum autogestit​​o che si terrà a Ferrara

Da Radicali Ferrara alla Presidente della Provincia, al Sindaco, ai consiglieri circoscrizionali,
comunali e provinciali, agli assessori comunali e provinciali e per conoscenza a TV e stampa.

Contiamo di non arrecare disturbo sviluppando alcune
Considerazioni sul cosiddetto referendum consultivo autogestito.
Considerazioni politiche elementari.
Una mela è una mela.
Una mela è una mela. Anche se assieme a tutti i nostri compagni dovessimo decidere di chiamare
carota una mela, una mela resta sempre una mela.
Esistono strumenti statutari e regolamentari per attivare un referendum. Si può scegliere di farlo o di
non farlo. Ma chiamare referendum, sia pure autogestito, una semplice pubblica conta di opinioni,
non fa di questa legittima operazione politica un referendum. Così come una carota non sarà mai
una mela.
Referendum ed elezioni.
Se assieme ai nostri compagni dovessimo decidere di chiamare i nostri simpatizzanti e chiunque sia
interessato ad una elezione autogestita, premesso che nessuno verrebbe a votare per una iniziativa
così stupida, probabilmente riporteremmo oltre il 90% dei consensi. E tutti riderebbero di una
proposta antipolitica così assurda. Eppure le procedure per attivare la scheda elettorale e quelle
per la scheda referendaria sono le stesse. Dal punto di vista giuridico-costituzionale, oltre che
dell’efficacia tecnica, non c’è alcuna differenza fra una elezione autogestita e un referendum
autogestito.
Cultura della legalità autogestita.
Veniamo all'attualità, ossia alla pubblica conta di opinioni che presto si terrà a Ferrara circa
la questione del Pronto Soccorso. Chiamare al referendum, sia pure autogestito, al di fuori di
qualunque contesto di rispetto delle normative riferite al referendum, rappresenta un atto di
disprezzo delle regole del tutto lesivo delle regole del gioco democratico, un inno all’antipolitica. Si
butta a mare la cultura della legalità e ci si rifugia nella cultura della legalità autogestita. E chiunque
avalli questo comportamento e non ne evidenzi la sfacciataggine, ne diviene correo.
La società crea regole e procedure per tutelarsi dalla violenza di demagoghi e capipopolo. In
particolare per difendere i soggetti più deboli, ad esempio in questo caso rappresentati da quanti,
digiuni di senso dello stato di diritto, credono che un referendum autogestito sia una cosa seria, non
solo grave.
Regole o propaganda demagogica.
Chiunque può ricorrere al referendum comunale, abrogativo o consultivo, ed esistono regole che
garantiscono un responso popolare chiaro ed istituzionalmente riconosciuto. Una consultazione,
comunque la si voglia chiamare, avrebbe una qualche logica nel caso la si limitasse ai propri iscritti
per conoscerne l’opinione. Un referendum, anche se consultivo, è un’ altra cosa, il regolamento
attuativo garantisce il funzionamento della partecipazione popolare evitando che questa possa
essere fonte di mera propaganda demagogica. Le complesse regole proprie delle competizioni
referendarie ed elettorali tutelano i cittadini e gli avversari che si misurano ponendo come unico
termine del confronto il numero di voti conquistati, impedendo che a prevalere sia il più scaltro, il
più arrogante, il più scorretto o colui che è militarmente più forte. Come si fa a stare nelle istituzioni
violando questi fondamenti sui quali si reggono le istituzioni stesse? Che dire di un movimento,
come il Movimento 5 stelle, che nel programma richiede un esame sulla Costituzione per i pubblici
rappresentanti, quando poi è il primo a non volerne portare il peso?
Considerazioni tecnico – giuridiche.
La Carta Costituzionale prevede due tipi di referendum.
Il referendum costituzionale è previsto dall’art. 138 della Costituzione e quello abrogativo delle
leggi statali dall’art. 75.
In generale il referendum è lo strumento di democrazia diretta per eccellenza ( almeno nel nostro
ordinamento costituzionale).
Esso rientra tra gli strumenti previsti per la formazione delle leggi.
In particolare il referendum abrogativo consiste nel porre dei quesiti al corpo elettorale circa
l'abrogazione totale o parziale di una legge o un atto avente forza di legge.
L'art. 75 della Costituzione sancisce espressamente il tipo di referendum che nel nostro paese si può
indire e le materie che non possono essere sottoposte a consultazione popolare referendaria.
Per una migliore comprensione della portata dell'esercizio del diritto referendario, ed anche dei
suoi limiti costituzionali, è opportuno riportare l'intero art. 75: “E' indetto referendum popolare per
deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o un atto avente valore di legge, quando
lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum
per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e d indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere
la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla
votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente
espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum”.
Dalla lettura del suddetto articolo balza subito agli occhi che:
a) sono ammessi solo i referendum abrogativi: nel nostro ordinamento, piaccia o no sono
inammissibili i referendum propositivi;
b) il referendum non è ammesso per abrogare determinate materie o disposizioni di leggi;
c) il referendum è indetto quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali: a tal proposito è necessario che le firme raccolte per la presentazione del referendum
vengano autenticata da un Pubblico ufficiale.
d) perchè la proposta referendaria possa considerarsi valida è necessario che si raggiunga il quorum,
cioè deve aver votato la maggioranza degli aventi diritto.
e) perchè si possa sottoporre ai cittadini il quesito referendario è prevista una procedura vincolante
disciplinata da norme di leggi che viene così sintetizzata:
1) vi è l’Ufficio Centrale per il referendum, il quale decide sull’ammissibilità delle richieste.
L’Ufficio deve verificare, inoltre, se l’atto oggetto di referendum è legge o avente forza di legge.
2) segue il giudizio di ammissibilità da parte della Corte costituzionale: si tratta in sostanza di
verificare se la legge o l’atto avente forza di legge rientra tra quelli sottoponibili a referendum
oppure no, cosi come prevede l’art. 75.
3) La Corte Costituzionale verifica altresì che il quesito sia chiaro univoco ed omogeneo.
4) Conclusa la fase dei controllo si procede all’indizione del referendum, ad opera del Presidente
della Repubblica.
5) I risultati del referendum vengono accertati e proclamati dall’Ufficio Centrale.
In caso di risultato favorevole all’abrogazione il Presidente della Repubblica emette decreto che
diventa efficace dal giorno successivo alla pubblicazione.
Accanto al referendum appena citato vi sono i referendum regionali, che hanno ad oggetto leggi e
provvedimenti amministrativi della regione e i referendum consultivi, anch’essi su base locale ed
intervengono prevalentemente nei processi di ridefinizione territoriale; vi sono, altresì, i referendum
abrogativi comunali
Questi ultimi referendum seguono anch'essi una rigorosa procedura disciplinata dallo Statuto
comunale.
In particolare lo Statuto comunale di Ferrara disciplina l’iniziativa popolare referendaria locale agli
art. 36 – 40.
1. L'art. 36 stabilisce che: “Il Sindaco indice il referendum consultivo o abrogativo quando lo
richiedono il 3% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune”.
2. Attraverso il referendum consultivo tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi
in merito a piani, programmi, interventi, progetti ed ogni altra iniziativa riguardante materie di
esclusiva competenza dell'ente locale, per consentire agli organi di governo comunali di assumere le
proprie determinazioni dopo aver verificato gli orientamenti della comunità. L'iniziativa del ricorso
al referendum consultivo può essere assunta anche dal Consiglio comunale con il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. E' ammesso il referendum per l'abrogazione totale o parziale di delibere di Consiglio e di Giunta
del Comune di interesse generale della popolazione.
4. Non possono formare oggetto di referendum:
a) la revisione dello Statuto comunale e degli statuti delle Aziende Speciali; b) il regolamento del
Consiglio comunale e del decentramento; c) gli atti di mero adempimento di leggi e regolamenti
nazionali e regionali e di norme statutarie; d) l'ordinamento del personale del Comune, delle
istituzioni e delle aziende speciali; e) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; f) i tributi locali
e le tariffe dei servizi comunali; g) i provvedimenti relativi alla tutela e salvaguardia di minoranze
etniche, religiose e di soggetti socialmente deboli, h) le materie già sottoposte a referendum, prima
che siano trascorsi quattro anni.
5. Il referendum abrogativo è escluso, oltre che nei casi indicati nel precedente comma 4, anche
qualora gli atti sottoposti a detto referendum:
a) incidano su situazioni concrete, relative a soggetti determinati, aventi natura patrimoniale o
che riguardino servizi alla persona; b) non siano di esclusiva competenza comunale e per la loro
formazione sia prevista o sia intervenuta la convergente volontà di altri enti locali, della Regione e
dello Stato; c) incidano sugli strumenti urbanistici, sui relativi piani di attuazione e loro variazioni;
d) riguardino gli atti di costituzione di società per azioni e società a responsabilità limitata.
6) Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei
quesiti, né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni elettorali provinciali, comunali e
circoscrizionali.
7. La proposta sottoposta a referendum abrogativo è approvata se ha partecipato alla votazione
il 40% degli aventi diritto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Per il
referendum consultivo non è previsto alcun quorum di partecipazione.
L'art. 37 ai commi 1 e 2 invece sancisce:
1) Il regolamento stabilisce modalità e criteri di presentazione del quesito, di raccolta,
autenticazione e deposito delle firme e di svolgimento delle operazioni di voto.
2. L'esame e il giudizio sulla legittimità e ammissibilità dei quesiti da sottoporre a referendum
sono affidati al Difensore Civico, che decide sentito un Collegio di Garanti formato dal Segretario
Generale e da quattro componenti effettivi e due componenti supplenti nominati dal Consiglio
comunale, con voto limitato a tre componenti effettivi e ad un componente supplente, tra esperti
in materia giuridico amministrativa. Per la validità della deliberazione di nomina è richiesta la
presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati. Il componente effettivo che ha
riportato il maggior numero di voti è chiamato a svolgere le funzioni di Presidente del Collegio. In
caso di parità assume le funzioni di Presidente il componente effettivo più anziano di età.
Al di fuori di questi impianti costituzionali, legislativi e regolamentari non è dato alcun
referendum.
Cordiali saluti.
Ferrara, 14 aprile 2011
Radicali Ferrara
Il segretario Paolo Niccolò Giubelli
Il presidente Mario Zamorani