
I sottoscritti cittadini promuovono la seguente petizione popolare, ai sensi dell’art. 34 dello Statuto del Comune di Ferrara, rivolta all’Amministrazione comunale, perché venga data piena attuazione alla delibera per l’Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati e per la pubblicizzazione degli atti, approvata dal Consiglio comunale all’unanimità oltre un anno fa in data 16 aprile 2009. In tale delibera si prevedeva che entro 6 mesi si desse piena informazione sul sito internet del Comune di Ferrara in merito a consiglieri comunali e assessori e in merito agli atti del Comune. (con richiesta di essere ascoltati dal Comune sulla base dell’art. 10 del Regolamento comunale per la disciplina delle forme della partecipazione popolare all’amministrazione locale o dall’assessore competente per materia)
Allegati
Testo della delibera approvata all’unanimità.
ISTRUTTORIA CONSILIARE DELLA SEDUTA DEL 16 aprile 2009
OGGETTO: Approvazione della proposta di deliberazione di iniziativa popolare, di cui all’art. 34, comma I° dello Statuto e all’art. 13 del Regolamento comunale in materia di partecipazione popolare, avente per oggetto: “Anagrafe pubblica degli eletti e pubblicizzazione atti”
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recita:
-
all’art. 3, comma 4, «i comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa … »;
-
all’art.6, comma 2, «Lo Statuto stabilisce … le forme … della partecipazione popolare …, dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi …»;
-
all’art. 8, comma 3, «nello Statuto devono essere previste … procedure per la proposizione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati diretti a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi …»;
-
all’art. 10 «Diritto di accesso all’informazione», comma 1, cita «Tutti gli atti dell’Amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione …» e che nello stesso art. 10, comma 2, vengono individuate indicazioni per garantire tale diritto di accesso e di informazione demandando comunque ad apposito regolamento; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione;
CONSIDERATO che:
-
l’art. 18 del titolo 5° della Costituzione, così come modificato, sancisce che «… Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento delle attività di interesse generale …»;
-
al fine di esercitare il potere di indirizzo e di controllo del Consiglio comunale si rende opportuno e necessario agevolare anche tecnicamente il diritto di accesso e di informazione dei consiglieri e dei cittadini, come presupposto indispensabile alla garanzia di trasparenza e di buona amministrazione dell’ente;
VISTA la volontà crescente da parte del cittadino utente di ricevere un’informazione dettagliata sulle attività deliberative e di gestione dell’Amministrazione comunale;
VISTO il testo, in atti, di proposta di deliberazione presentato, ai sensi dell’art. 34, comma 1° dello Statuto e dell’art. 13 del Regolamento comunale in materia di partecipazione popolare, in data 23/12/2008, P.G. n. 112045, avente per oggetto: “Anagrafe pubblica degli eletti” per il Comune di Ferrara;
VISTO l’atto di orientamento di Giunta del 26/01/09, P.G. n. 2275 in cui, nel mentre si prende atto delle valutazioni fatte dagli uffici in merito alle condizioni di ammissibilità, legittimità e fattibilità della suddetta proposta di deliberazione, si propongono modifiche alla stessa da sottoporre al confronto con il rappresentante dei promotori, Sig. Mario Zamorani;
VISTO il nuovo testo della proposta di deliberazione in parola così come concordato con il predetto rappresentante dei promotori e che si assume ai fini della presentazione al Consiglio Comunale per la sua approvazione;
VISTA la legge n.441/1982;
VISTO il D.Lgs. 196/2003;
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 271 del 23/06/2005;
VISTO l’art. 1 “Principi e Finalità” dello Statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri comunali;
VISTI gli atti e sentiti gli uffici interessati;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Dipartimento Risorse in ordine alla sola regolarità tecnica (il provvedimento non ha rilevanza contabile) ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000;
DELIBERA
-
di stabilire che sul sito del Comune di Ferrara siano disponibili, entro il termine di 6 mesi dall’approvazione del presente atto, fatti salvi quelli previsti alla lett. f) del punto 1):
-
-
di ciascuno eletto al Consiglio Comunale i seguenti dati:
-
-
-
-
nome e cognome, luogo e data di nascita;
-
-
-
-
-
numero di codice fiscale, dato identificativo al fine di disporre di un’anagrafe pubblica degli eletti e, di ciascuno, gli incarichi elettivi ricoperti precedentemente all’incarico;
-
-
-
-
-
i gettoni di presenza e/o i rimborsi percepiti a qualsiasi titolo dal Comune;
-
-
-
-
-
dichiarazioni previste dagli artt. 2 della L. 441/1982 e del regolamento comunale per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri comunali, che in specifico prevede:
-
-
“
-
una dichiarazione, anche se negativa, concernente i diritti reali sui beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; all’esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l’apposizione della formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”;
-
copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche;
-
una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l’attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l’apposizione della formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”. Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al 3° comma dell’art. 4 della legge 18/11/1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.
“”
-
-
-
risorse e servizi a disposizione dei consiglieri ai sensi dell’art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale, che, al comma 6, in specifico prevede:
-
-
-
le spese telefoniche, postali, per uso fotocopiatori e fax che vengono direttamente pagate dalla Ragioneria e defalcate direttamente dalle risorse assegnate ad ogni singolo Gruppo consiliare. Di tali spese è cura della Ragioneria fornire ai Gruppi un’informazione sul loro andamento semestrale;
-
le spese per ore straordinarie delle segreterie dei Gruppi, certificate dal Presidente del Gruppo consiliare, che vengono direttamente pagate dal competente servizio comunale ed anche in questo caso dedotte dalle risorse assegnate ad ogni singolo gruppo. Il predetto Servizio comunica semestralmente al Gruppo l’andamento delle spese medesime;
-
le altre spese relative all’acquisto di beni di consumo, di prestazioni di servizio e di utilizzo di beni di terzi attivate direttamente da ogni Gruppo consiliare secondo modalità definite dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari;
-
-
-
atti presentati con relativi iter fino alla loro conclusione;
-
-
-
-
-
quadro delle presenze ai lavori del Consiglio e delle Commissioni di cui fa parte e i voti palesi espressi sugli atti adottati dal Consiglio comunale medesimo.
-
-
-
-
del Sindaco e di ciascun membro di giunta, i seguenti dati:
-
-
-
-
nome e cognome, luogo e data di nascita;
-
-
-
-
-
numero di codice fiscale, dato identificativo al fine di disporre di un’anagrafe pubblica degli eletti e, di ciascuno, gli incarichi elettivi ricoperti precedentemente;
-
-
-
-
-
indennità percepite dal Comune;
-
-
-
-
-
dichiarazioni previste dagli artt. 2 della L. 441/1982 e del regolamento comunale per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri comunali, così come dettagliatamente specificato al precedente punto 1);
-
-
-
di impegnare l’Amministrazione Comunale affinché venga assicurata la diffusione telematica, in formato standard aperto (codice XHTML), dei seguenti dati:
-
-
l’anagrafe pubblica degli eletti, così come prima specificata;
-
-
-
il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il piano triennale delle OO.PP., il piano esecutivo di gestione, l’elenco delle ditte fornitrici e il programma degli incarichi di studio, ricerca e collaborazione previsto dal regolamento degli uffici e servizi (ROUS);
-
-
-
le delibere approvate, suddivise per anno, argomento, presentatore. Le delibere devono poter essere rintracciate sia con la ricerca avanzata, sia con la ricerca libera nel testo. Ciascuna delibera deve essere inserita sul sito all’atto della pubblicazione;
-
-
-
l’archivio degli altri atti del Comune – interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno – con l’indicazione dei proponenti e lo stato del loro iter amministrativo, pubblicati con le stesse modalità di cui al punto precedente;
-
-
-
i bandi e gli esiti di gara;
-
-
-
l’elenco delle proprietà immobiliari del Comune e loro destinazione d’uso;
-
-
-
la pubblicità degli incarichi e consulenze esterne in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari (ROUS);
-
-
-
la ragione sociale, i dati essenziali di bilancio, i nominativi dei consiglieri di amministrazione ed i relativi emolumenti per ogni società controllata dal Comune ed anche quelle controllate attraverso una partecipata;
-
-
-
la pubblicità dei lavori consiliari con relativa archiviazione fruibile attraverso resoconto registrato e trascritto e/o audio-video;
-
-
-
l’albo pretorio telematico.
-
-
di dare mandato alla Giunta di adottare i provvedimenti che consentano all’Amministrazione comunale di dare attuazione agli impegni assunti con il presente provvedimento;
-
di dare atto che, nelle more della concreta attuazione di quanto deliberato, continuano ad essere applicate le disposizioni in vigore in tema di trasparenza amministrativa e di informazione.

